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D.L. 03/10/2006 n. 262a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. La Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza, costituita ai sensi delle successive disposizioni, opera quale sede permanente di elaborazione di orientamenti, linee e priorità dell'attività di vigilanza.» b) dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1-bis. La Commissione, sulla base di specifici rapporti annuali, presentati entro il 30 novembre di ogni anno dai soggetti di cui al comma 2, anche al fine di monitorare la congruità dell'attività di vigilanza effettuata, propone indirizzi ed obiettivi strategici e priorità degli interventi ispettivi e segnala altresì al Ministro del lavoro e della previdenza sociale gli aggiustamenti organizzativi da apportare al fine di assicurare la maggiore efficacia dell'attività di vigilanza. Per gli adempimenti di cui sopra, la Commissione si avvale anche delle informazioni raccolte ed elaborate dal Casellario centrale delle posizioni previdenziali attive di cui al comma 23 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004 n. 243.» c) al comma 2, dopo le parole: «Comandante generale della Guardia di finanza », sono inserite le seguenti: «dal Comandante generale dell'arma dei carabinieri; dal Comandante del Comando carabinieri tutela del lavoro; » d) al comma 3, dopo le parole: «invitati a partecipare» sono inserite le seguenti: «i Direttori generali delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale,» ed il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute della Commissione centrale di coordinamento dell'attività di vigilanza può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere altresì invitato il Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza.». 2. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 3, dopo le parole: «comandante regionale della Guardia di finanza; » sono inserite le seguenti: «dal comandante regionale dell'Arma dei carabinieri;» b) al comma 4, sono soppresse le seguenti parole: «ed il comandante regionale dell'Arma dei carabinieri». 3. All'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, sono apportate le seguenti modifiche a) dopo le parole: «comandante provinciale della Guardia di finanza,» sono inserite le seguenti: «il comandante provinciale dell'Arma dei carabinieri, » b) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Alle sedute del CLES può, su questioni di carattere generale attinenti alla problematica del lavoro illegale, essere invitato il Questore.». 4. L'articolo 9 del decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124, è sostituito dal seguente: «Art. 9. – 1. Gli organismi associativi a rilevanza nazionale degli enti territoriali e gli enti pubblici nazionali, nonchè, di propria iniziativa o su segnalazione dei propri iscritti, le organizzazioni sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale e i consigli nazionali degli ordini professionali, possono inoltrare alla Direzione generale, esclusivamente tramite posta elettronica, quesiti di ordine generale sull'applicazione delle normative di competenza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. La Direzione generale fornisce i relativi chiarimenti d'intesa con le competenti Direzioni generali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e, qualora interessati dal quesito, sentiti gli enti previdenziali. 2. L'adeguamento alle indicazioni fornite nelle risposte ai quesiti di cui al comma 1 esclude l'applicazione delle relative sanzioni penali, amministrative e civili.». Art. 22 - Semplificazione dell'adeguamento annuale delle rendite INAIL 1. All'articolo 11, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, le parole da: «con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale» fino a: «dell'INAIL» sono sostituite dalle seguenti: «su delibera del consiglio di amministrazione dell'INAIL, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, previa conferenza dei servizi con il Ministero dell'economia e delle finanze e, nei casi previsti dalla leg- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. ge, con il Ministero della salute». Art. 23 - Contributi previdenziali per il settore agricolo 1. Per le aziende in crisi di cui al comma 3-bis dell'articolo 5 del decretolegge 1° ottobre 2005 n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 2005 n. 244, e successive modificazioni, all'onere del pagamento di ogni contributo o premio di previdenza e assistenza sociale si provvede mediante il versamento di quattro rate mensili anticipate all'interesse di differimento e di dilazione pari alla misura del tasso di interesse legale vigente del 2,5 %. Capo IX Disposizioni concernenti l'editoria e le comunicazioni Art. 24 - Riordino e semplificazione delle disposizioni sui contributi 1. Con regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988 n. 400, si procede al riordino ed alla semplificazione delle disposizioni normative relative ai contributi ed alle provvidenze per le imprese editrici di quotidiani e periodici, radiofoniche e televisive, introducendo nella disciplina vigente le norme necessarie per il conseguimento dei seguenti obiettivi a) razionalizzazione e riordino dei contributi e delle provvidenze, anche tenuto conto dell'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazione, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, ed in coerenza con gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica b) rideterminazione e snellimento delle procedure, dei criteri di calcolo dei contributi spettanti, dei costi ammissibili ai fini del calcolo dei contributi, dei tempi e delle modalità di istruttoria, concessione ed erogazione, nonchè dei controlli da effettuare, anche attraverso il ricorso, da parte del Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ad altre amministrazioni dello Stato c) particolare attenzione al perseguimento, da parte delle imprese, di obiettivi di maggiore efficienza, occupazione e qualificazione, utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, effettiva diffusione del prodotto editoriale sul territorio, con particolare riguardo a: 1. occupazione dei giornalisti; 2. tutela del prodotto editoriale primario; 3. livelli ottimali di costi di produzione e di diffusione riferiti al mercato editoriale d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica. Art. 25 - Regime di pubblicità dei contributi statali 1. Tra le indicazioni obbligatorie previste dall'articolo 2, secondo comma, della legge 8 febbraio 1948 n. 47, è inserita la dichiarazione che la testata fruisce dei contributi statali diretti di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 250, ove ricorra tale fattispecie. Art. 26 - Erogazione delle provvidenze per l'editoria 1. I contributi di cui agli articoli 3, 4, 7 e 8 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, nonchè all'articolo 23, comma 3, della legge 6 agosto 1990 n. 223, e successive modificazioni, e all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112, sono erogati nei limiti delle risorse finanziarie a tale fine presenti nel bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri con riferimento all'anno di presentazione delle domande, applicando in caso di insufficienza di risorse il criterio del riparto percentuale dei contributi. Resta ferma la possibilità di erogare le differenze in presenza di eventuali nuove risorse finanziarie anche attraverso formule rateizzate, determinate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. 2. I contributi previsti dall'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250, sono corrisposti esclusivamente alle imprese radiofoniche che, oltre che attraverso esplicita menzione riportata in testata, risultino essere organi di partiti politici che abbiano il proprio gruppo parlamentare in una delle Camere o due rappresentanti nel Parlamento europeo, eletti nelle liste di movimento, nonchè alle imprese radiofoniche private che abbiano svolto attività di informazione di interesse generale ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 230. Le altre imprese radiofoniche ed i canali telematici satellitari di cui all'articolo 7, comma 13, della legge 3 maggio 2004 n. 112, che alla data del 31 dicembre 2005 abbiano maturato il diritto ai contributi di cui all'articolo 4 della legge 7 agosto 1990 n. 250, continuano a percepire in via transitoria con le medesime procedure i contributi stessi, fino alla ridefinizione dei requisiti di accesso. Art. 27 - Diffusione di messaggi istituzionali e di utilità sociale 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3 della legge 7 giugno 2000 n. 150, gli organi di informazione che ricevono contributi statali diretti sono tenuti, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a diffondere gratuitamente messaggi istituzionali, di utilità sociale o di pubblico interes- D.L. 03/10/2006 n. 262 – Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria. se, in misura massima da determinare con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981 n. 416. Art. 28 - Rimborsi per abbonamenti 1. All'articolo 11, comma 1, della legge 25 febbraio 1987 n. 67, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento». 2. All'articolo 8, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 250, le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 1991» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2007» e alla lettera b) le parole: «al rimborso dell'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «al rimborso del 60 per cento». 3. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2007, le imprese di radiodiffusione sonora e televisiva ed i canali tematici satellitari possono richiedere le riduzioni tariffarie, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge 25 febbraio 1987 n. 67, per un solo abbonamento sui canoni di noleggio e di abbonamento ai servizi di telecomunicazione via satellite, riferito esclusivamente al costo del segmento di contribuzione, fornito da società autorizzate ad espletare i predetti servizi. Art. 29 - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 250 1. A decorrere dai contributi relativi all'anno 2006, all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche a) al comma 8, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bilanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio» b) al comma 9 le parole: «della media» sono soppresse c) al comma 10, lettera a), le parole: «della media dei costi risultanti dai bi lanci degli ultimi due esercizi» sono sostituite dalle seguenti: «dei costi risultanti dal bilancio». 2. All'articolo 3 della legge 7 agosto 1990 n. 250, e successive modificazioni, nel comma 2, lettera c), le parole: «precedente a quello» sono soppresse. 3. All'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 7 agosto 1990 n. 250, le parole: «fino a 40 mila copie di tiratura media» sono sostituite dalle seguenti: «fino a 30 mila copie di tiratura media». 4. Qualora nella liquidazione dei contributi relativi all'anno 2004 sia stato disposto, in dipendenza dell'applicazione di diverse modalità di calcolo, il recupero di contributi relativi all'anno 2003, non si procede all'ulteriore re- cupero e si provvede alla restituzione di quanto recuperato. Art. 30 - Modifiche alla legge 23 dicembre 2005 n. 266 1. Il termine di decadenza previsto dall'articolo 1, comma 461, della legge 23 dicembre 2005 n. 266, si intende riferito anche ai contributi relativi agli anni precedenti. |
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